Dal 1 Settembre 2020 l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID "
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, Jure Sanguinis, per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana, è italiano. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. A tal proposito la citata legge, dispone che:
* Sono italiani dalla nascita i figli di cittadini italiani (art.1 c.1 lett. a);
* Sono italiani dalla nascita, se nati in territorio italiano, i figli di genitori entrambi ignoti o apolidi, o coloro i quali non possono acquistare la cittadinanza di nessuno dei due genitori (art.1 c.1 lett. b);
* Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana (art. 2 c.1);
* Acquista automaticamente la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3 c.1);
* Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di cittadini italiani (art.4 c. 1);
* Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia che ivi abbiano soggiornato ininterrottamente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (art.4 c.2);
* Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i coniugi di cittadini italiani ( 5 );
* Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia; gli anni di residenza richiesti variano a seconda dei casi ( 9 ).
I cittadini stranieri, pertanto, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti ed in base alle suddette disposizioni è possibile individuare due tipologie di concessione:
CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art.5 L. 91/92)
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art.9 L. 91/92)
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