ATTENZIONE: Dal 1° febbraio 2022 il green pass base (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) sarà richiesto per accedere agli uffici pubblici
Orari di ricevimento:
Tel. 011/5589456
e mail: legalizzazione.pref_torino@interno.it
Ricevimento solo su appuntamento nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, in Piazza Castello, 199.
Per fissare l'appuntamento è necessario ompilare il form a seguire.
La Legalizzazione consiste nell' "attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa" (art. 1, comma 1 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137). Essa è, in sintesi, un'autentica di firma, ma non certifica l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato (o apostillato).
ATTI E DOCUMENTI ITALIANI DA VALERE ALL'ESTERO
La Prefettura provvede a legalizzare atti, e certificati, rilasciati da Enti pubblici con sede nella Provincia di competenza territoriale.
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane, da valere all'estero, venga apposta la dicitura " AI SENSI DELL'ART. 40, D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445, IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO": si raccomanda pertanto di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia, controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa solo nel caso di tratti di modelli internazionali).
Non possono essere legalizzati, apostillati, atti e documenti privati che non siano stati sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici mediante: autentica, copia conforme all'originale, registrazione, etc.
La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo è competente a legalizzare anche gli atti rilasciati dalla Camera di Commercio, ma solo se necessitano di "apostille", cioè se destinati a Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Se gli atti rilasciati dalla Camera di Commercio sono destinati a Paesi che non hanno aderito alla citata Convenzione, devono essere legalizzati dalla Camera di Commercio stessa (decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 luglio 2000).
Gli atti, o certificati, da legalizzare devono essere originali : non sono ammessi fax o stampe di e-mail.
L'attuale quadro normativo non consente nemmeno la possibilità di legalizzare, o apostillare, atti e documenti firmati digitalmente.
ATTI E DOCUMENTI ESTERI DA VALERE IN ITALIA
La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme su atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia (art. 33, comma 4 D.P.R. 445/2000), fatte salve le esenzioni dall'obbligo di legalizzazione stabilite da leggi o accordi internazionali.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (Euro 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
La traduzione di atti e documenti o non è di competenza della Prefettura.
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Cosa fare
L'interessato, o altra persona delegata, può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura. E' possibile trasmettere, per posta, il documento avendo cura di indicare il Paese estero di destinazione e l'indirizzo al quale il documento legalizzato dovrà essere restituito
Riferimenti normativi:
D.P.R. 28/12/2000, n. 445
D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968