Emersione dal lavoro irregolare, Art. 103 D.L. n. 34/20

Aggiornamento al 05 maggio 2021

Informazioni

Se hai presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’Art. 103 D.L. n. 34/20 devi attendere il parere della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro, in mancanza dei quali non è possibile definire il procedimento e procedere alla convocazione del datore di lavoro e del lavoratore.
L’esame delle istanze e la definizione dei relativi procedimenti avviene, di regola, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Come indicato dalla circolare n. 2399 del 24 luglio 2020, il Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di procedere, nelle more della definizione del procedimento di emersione e in attesa della convocazione, con l’assunzione del lavoratore, utilizzando il codice fiscale provvisorio inserito nell’istanza. Con le credenziali fornite in esito all’inserimento dell’istanza, utilizzando il programma ALI è possibile verificare lo stato dell’istruttoria al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

 

Requisiti

Le istanze di Emersione potevano essere presentante, dal 01 giugno 2020 al 31 agosto 2020, dai cittadini extracomunitari clandestini, presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all’8 marzo 2020, o in possesso di un titolo di soggiorno non convertibile, titolari di un rapporto di lavoro irregolare o a cui veniva proposto regolare contratto da formalizzare il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. I settori lavorativi interessati erano quello domestico e dell’assistenza a persona non autosufficiente, o quello agricolo.
I requisiti richiesti per la presentazione dell’istanza, sono riportati nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 1395 del 30 maggio 2020.

 

Procedura

Acquisiti i pareri positivi della Questura e dell’Ispettorato del lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà ad inoltrare al datore di lavoro ed al lavoratore, mezzo PEC o raccomandata A\R, all’indirizzo indicato in istanza, la relativa convocazione riportante la data, l’orario e l’elenco completo dei documenti, originali e copie, da depositare.
Non è possibile in alcun modo prevedere la data di convocazione visto l’elevato numero di istanze presentate, considerato altresì il fatto che le convocazioni devono avvenire nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa in vigore all’accesso dell’utenza agli uffici pubblici.

Pre-avviso di rigetto
Se la documentazione non è completa o non va bene ti viene inviato un pre-avviso di rigetto

  • attraverso raccomandata A.R.
  • attraverso PEC per tutti coloro che nella istanza hanno indicato l'indirizzo di un patronato/centro di assistenza/studio legale.
  • attraverso PEC per i soggetti giuridici


A partire dal momento del ricevimento dell'avviso hai tempo 10 giorni per presentare osservazioni in merito o integrare la documentazione mancante inviando una mail ai seguenti indirizzi:
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

Rigetto definitivo
Se la documentazione che hai spedito dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto non va bene, ti verrà mandato il rigetto definitivo dell'istanza:

  • attraverso raccomandata A.R.
  • attraverso PEC per tutti coloro che nella istanza hanno indicato l'indirizzo di un patronato/centro di assistenza/studio legale.
  • attraverso PEC per i soggetti giuridici

A questo punto la procedura verrà chiusa definitivamente ma potrai sempre fare ricorso.

 

Documentazione

In caso di rapporto di lavoro domestico o di assistenza alla persona non autosufficiente:
• Copia del documento d’identità o equipollente del lavoratore in corso di validità. Qualora il documento d’identità del lavoratore indicato nell’istanza sia scaduto, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita. In sostituzione, per il perfezionamento della pratica, possono essere esibiti documenti equipollenti (quali ad esempio: lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine) che consentano una identificazione certa del soggetto;
• Copia del documento d’identità del datore di lavoro in corso di validità
• Copia e originale della ricevuta del versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro
• Copia e originale della ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale dal datore di lavoro, che tra il 1° giugno e il 15 agosto u.s. hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione
• Originale e fotocopia di tutte le ricevute di pagamento dei contributi previdenziali per il rapporto di lavoro in corso
• In caso di assunzione per addetto al lavoro domestico: Fotocopia della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro ed eventuali familiari che integrano il reddito con eventuale ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);
• Certificato di idoneità alloggiativa relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore.
   In caso di alloggio privato nel Comune di Torino:

  • attestazione di idoneità alloggiativa.

   In caso di alloggio privato per tutti gli altri comuni:

  • attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal comune di competenza;
  • dichiarazione di consenso all’ospitalità del lavoratore, sottoscritta dal proprietario o dall’affittuario dell’alloggio, accompagnata dal suo documento di identità;
  • copia del contratto di proprietà o di locazione/comodato completa dell’avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate (timbro di registrazione sul contratto oppure ricevuta dell’invio telematico);
  • certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia ospitante.

• Marca da bollo da € 16,00 il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda
• Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modello 209 per la richiesta del nuovo permesso di soggiorno

Ulteriore documentazione da presentare in casi particolari:
In caso di rapporto di lavoro instaurato in data successiva alla presentazione dell’istanza: copia della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed eventuale Comunicazione Obbligatoria di cessazione.
In caso di assunzione di addetti all’attività di assistenza alla propria persona affetta da patologie o handicap o per componenti della propria famiglia: Originale e copia della documentazione sanitaria attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro.
In caso di decesso del datore di lavoro: copia certificato atto di morte.
In caso di subentro senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro: Comunicazione Obbligatoria di cessazione e di nuova assunzione e relativa documentazione del nuovo datore di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro nel settore agricolo:
• Copia del documento d’identità o equipollente del lavoratore in corso di validità
Qualora il documento d’identità del lavoratore indicato nell’istanza sia scaduto, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita. In sostituzione, per il perfezionamento della pratica, possono essere esibiti documenti equipollenti (quali ad esempio: lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine) che consentano una identificazione certa del soggetto;
• Copia del documento d’identità del datore di lavoro in corso di validità
• Copia e originale della ricevuta del versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro
• Copia e originale della ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale dal datore di lavoro, che tra il 1° giugno e il 15 agosto u.s. hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione
• Originale e fotocopia di tutte le ricevute di pagamento dei contributi previdenziali per il rapporto di lavoro in corso
• Copia dell’ ultima Dichiarazione dei Redditi di Società completa della ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate (oppure bilancio d’esercizio in caso di società di nuova costituzione, completo di timbro, firma e dichiarazione di responsabilità del professionista che lo ha redatto). Ad eventuale integrazione, può essere depositata copia dell’ultimo Modello IVA o della Dichiarazione IRAP, complete della ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, o documentazione inerente i contributi comunitari erogati.
• Prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);
• Certificato di idoneità alloggiativa relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore.

   In caso di alloggio privato nel Comune di Torino:

  • attestazione di idoneità alloggiativa.

   In caso di alloggio privato per tutti gli altri comuni:

  • attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal comune di competenza;
  • dichiarazione di consenso all’ospitalità del lavoratore, sottoscritta dal proprietario o dall’affittuario dell’alloggio, accompagnata dal suo documento di identità;
  • copia del contratto di proprietà o di locazione/comodato completa dell’avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate (timbro di registrazione sul contratto oppure ricevuta dell’invio telematico);
  • certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia ospitante.


• Marca da bollo da € 16,00 il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda
• Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modello 209 per la richiesta del nuovo permesso di soggiorno

Ulteriore documentazione da presentare in casi particolari:
In caso di rapporto di lavoro instaurato in data successiva alla presentazione dell’istanza: copia della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed eventuale Comunicazione Obbligatoria di cessazione.
In caso di fallimento dell’azienda: copia certificazione comprovante il fallimento
In caso di subentro senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro: comunicazione obbligatoria di cessazione e di nuova assunzione e relativa documentazione del nuovo datore di lavoro.

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