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Con due distinti provvedimenti, uno del 23 febbraio 2026 e l’altro del 27 aprile, il Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, ha riconosciuto lo status di rifugiato a due cittadini della Costa d’Avorio, entrambi neo-maggiorenni, per i cd. motivi imperativi (compelling reasons). Entrambi i ricorrenti avevano subito, durante l’infanzia e l’adolescenza gravi maltrattamenti ed avevano vissuto in condizioni di sfruttamento domestico e lavorativo. La decisione si fonda su quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) e le Linee Guida UNHCR n. 8, secondo cui atti che per un adulto potrebbero non raggiungere la soglia persecutoria la superano invece nei confronti di un minore, e riconduce le vittime a un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d) d.lgs. 251/2007 (i minori orfani o abbandonati esposti a violenza domestica). Inoltre, si legge nei decreti, il fatto che i ricorrenti siano ormai maggiorenni e si siano allontanati dal contesto persecutorio non fa venir meno la tutela: proprio la gravità e la frequenza degli abusi subiti da minori dispiegano effetti perduranti sullo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona, tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del Paese di cittadinanza.

Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Patto europeo in materia di immigrazione e asilo e il Governo ne ha dato una prima attuazione con il D.L. n. 100 del 2026 in cui sono inserite le novità più importanti contenute nell’accordo.
Le nuove disposizioni ampliano le procedure accelerate e quelle “di frontiera” che prevedono termini specifici per i passaggi procedurali e per la conclusione del procedimento di protezione internazionale.
Si interviene, inoltre, sull’accesso al lavoro del richiedente asilo, innalzando a 90 giorni il periodo prima del quale l’attività lavorativa risulta preclusa.
Sono introdotte misure per il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e l’ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l’istituzione di sezioni stralcio presso le medesime sezioni e interventi per il potenziamento dell’amministrazione giudiziaria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97 del 2026, ha stabilito che i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che ottengono la conversione del permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile conservano il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale.
La Consulta ha affermato che la disposizione relativa ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari deve essere interpretata nel senso di consentire l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile.

È ora on line, il Toolkit 1.0 “La mobilità climatica nel procedimento di asilo. Riconoscere l’invisibile: strumenti operativi per il mondo del diritto”.frutto del lavoro svolto nel progetto CLAIM. Il cambiamento climatico è sempre più un fattore centrale nei percorsi migratori — eppure rimane spesso invisibile nei procedimenti di protezione internazionale. Non perché non esista, ma perché difficile da nominare, da isolare, da riconoscere giuridicamente. Il toolkit nasce per colmare quel vuoto. Si rivolge a operatrici dell’accoglienza, funzionari delle commissioni territoriali, avvocate e giudici, e offre strumenti concreti: domande guida, esempi pratici, riferimenti giurisprudenziali e fonti COI per individuare e valorizzare gli elementi climatico-ambientali in tutte le fasi del procedimento di asilo. Lo potete scaricare a questo link

Con la legge n. 54 del 24 aprile 2026 è stato convertito il D.L. n. 23 /2026 contenente tra l’altro norma in tema: obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità; disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio; potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale. La legge contiene anche la discussa norma sui compensi ai difensori nelle procedure di rimpatrio volontario assistito, disposizione tuttavia già oggetto di modifica con un nuovo provvedimento urgente.
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