Strumenti di accessibilità

Sportello Cittadinanza

AVVISO AGLI UTENTI:

A decorrere dal 01 Agosto 2023 lo Sportello telefonico è sospeso.

In sostituzione per richiedere informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

P.E.C.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E' consentito l'accesso agli Uffici esclusivamente su appuntamento, da concordare tramite e-mail.

Non è consentito presentarsi personalmente presso l'Ufficio Cittadinanza per richiedere informazioni sulla propria istanza, in quanto, sin dalla presentazione telematica della domanda, il richiedente può avere ogni informazione utile sullo stato della pratica attraverso il collegamento informatico al Portale Servizi cittadinanza, ora anche mediante IOAPP.

 

AVVISO AGLI UTENTI:
DAL 18/01/2021 E' DISPONIBILE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'INDIRIZZO https://portaleservizi.dlci.interno.it LA NUOVA SEZIONE "CITTADINANZA" PER LA COMPILAZIONE, L'INVIO E LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CITTADINANZA ON-LINE DA PARTE DEI RICHIEDENTI, IN SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE SEZIONE PRESENTE ALL'INTERNO DEL PORTALE https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Dal 1° settembre 2020 l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, deve avvenire esclusivamente con SPID

Si rappresenta l'assoluta necessità per coloro che hanno presentato la domanda senza lo SPID, di associare le vecchie credenziali allo SPID.

Per saperne di più:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Principi fondamentali

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, Jure Sanguinis , per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana, è italiano.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito la citata legge, dispone che:
Sono italiani dalla nascita i figli di cittadini italiani (art.1 c.1 lett. a);
Sono italiani dalla nascita, se nati in territorio italiano, i figli di genitori entrambi ignoti o apolidi, o coloro i quali non possono acquistare la cittadinanza di nessuno dei due genitori (art.1 c.1 lett. b);
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana (art. 2 c.1);
Acquista automaticamente la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3 c.1);
Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di cittadini italiani (art.4 c. 1);
Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia che ivi abbiano soggiornato ininterrottamente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (art.4 c.2);
Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i coniugi di cittadini italiani ( 5 );
Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia; gli anni di residenza richiesti variano a seconda dei casi ( 9 ).

I cittadini stranieri, pertanto, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti ed in base alle suddette disposizioni è possibile individuare due tipologie di concessione:
CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art.5 L. 91/92)
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art.9 L. 91/92)


Dirigente dell'Area IV Bis: Viceprefetto Dott. Roberto Dosio
Telefono: centralino: 011/55891
COMUNICARE CON GLI UFFICI
Ø Per comunicazioni e/o informazioni dirette al Ministero dell'Interno, utilizzare il seguente indirizzo P.E.C.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10).

Ø Per comunicazioni e/o informazioni dirette all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Torino, utilizzare esclusivamente la seguente email istituzionale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10). Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase).

RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI:
Eventuali istanze di accesso agli atti, dovranno essere indirizzate, accompagnate da copia di un documento di riconoscimento o di eventuale mandato/delega a terzi - al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase.Scarica richiesta accesso agli atti ALLEGATA


RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza);
P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge);
P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana);

  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza;


Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza);
Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio;
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso di cui alla prima pagina.

Partner del Progetto

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