Strumenti di accessibilità
Aggiornamento al 5 maggio 2021
Disciplina i casi di trasferimento intra-societario, ossia di distacco, per periodi superiori a 3 mesi, di lavoratori subordinati dipendenti di un’impresa stabilita in un Paese terzo, facente parte della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese della società distaccataria. Le società distaccatarie, residenti in Italia, possono presentare la domanda di rilascio del nulla osta, durante l'intero corso dell'anno, al di fuori degli ingressi autorizzati dai decreti flussi, a favore delle seguenti categorie di lavoratori subordinati:
Lettera A
Personale dirigenziale, assunto dalla distaccante da non meno di 3 mesi ininterrotti; il trasferimento, comprensivo di eventuali proroghe, non può essere superiore a 3 anni ed al termine del trasferimento non è possibile l’assunzione diretta.
Tra un trasferimento e l’altro non possono intercorrere meno di tre mesi.
Lettera B
Personale specializzato, le cui competenze non vanno valutate sulla base dei titoli di studio che, infatti, non sono richiesti, ma sulla base delle conoscenze specialistiche, sulla qualifica e sulle esperienze professionali. Il lavoratore distaccato deve avere un rapporto di lavoro in essere, con la distaccante, da non meno di 3 mesi ininterrotti.
Il trasferimento, comprensivo di eventuali proroghe, non può essere superiore a 3 anni ed al termine del trasferimento non è possibile l’assunzione diretta. Tra un trasferimento e l’altro non possono intercorrere meno di tre mesi.
Ha sostituito la lettera G, comma 1 dell’art. 27, che è stata abrogata.
NB La richiesta di proroga, per entrambe le categorie di lavoratori, va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione ed è autorizzata, nei limiti della durata massima, anche nel caso in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa in un altro stato membro della UE.
Lettera C
Lavoratori in formazione, in possesso di un diploma universitario.
Deve essere elaborato un Piano Formativo individuale, vistato e autorizzato dalla Regione/ Città Metropolitana, che verificherà preliminarmente il possesso del requisito soggettivo, ossia del titolo di studio.
Il trasferimento non può essere superiore ad 1 anno.
È possibile un nuovo ingresso in formazione, trascorsi un minimo 3 mesi dal primo, accompagnato da un nuovo Piano formativo individuale.
Ha sostituito la lettera F, comma 1 art. 27 in combinato disposto con l’art. 40, comma 9 del DPR 394/99, che disciplinava 2 tipologie di ingresso in formazione, tra cui quella relativa all’addestramento in distacco.
Al momento della presentazione della domanda, i lavoratori stranieri possono soggiornare al di fuori del territorio dell’Unione, ovvero essere già stati ammessi nel territorio di un altro Stato UE.
Ai lavoratori viene rilasciato un permesso ICT; questi ultimi possono presentare domanda di ricongiungimento familiare, anche se il permesso ha una durata inferiore all’anno. Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quella del permesso ICT del richiedente.
Il cittadino straniero a cui sia stato rilasciato il permesso ICT da altro stato membro, all’interno della c.d. mobilità di breve durata (periodi non superiori a 90 giorni, in un arco temporale di 180 giorni), può, ai sensi dell'art.27 sexies, svolgere attività lavorativa, presso una sede, filiale o rappresentanza (della medesima impresa che ha richiesto il rilascio dello specifico permesso), che opera sul territorio nazionale, ovvero presso imprese che appartengono allo stesso gruppo, senza la necessità di richiedere previamente il nulla osta. In questo caso sarà necessario esclusivamente presentare la dichiarazione di presenza, alle autorità preposte.
Diversamente, nel caso della c.d. mobilità di lunga durata (per un periodo consecutivo superiore a 90 giorni) sarà necessario richiedere il nulla osta. La richiesta, in esenzione di visto, va presentata entro 90 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale del cittadino straniero. Nelle more del rilascio del nulla osta, il cittadino straniero è autorizzato a lavorare.
Il datore di lavoro deve inviare la domanda esclusivamente on-line, collegandosi al sito del Ministero http://nullaostalavoro.dlci.interno.it e compilando il modello specifico:
modello ICT
modello CICT
RICORDATE di indicare nella domanda un indirizzo e-mail valido
Utilizzando il programma ALI puoi sempre controllare l'andamento della tua domanda attraverso il sito http://nullaostalavoro.dlci.interno.it usando le credenziali fornite in esito all’inserimento dell’istanza.
Dopo aver inviato la domanda on-line, devi attendere la mail dello Sportello Unico Immigrazione con il numero del tuo fascicolo e la richiesta di presentazione della documentazione (in allegato ti sarà mandato l’elenco dei documenti necessari). La documentazione prevista dalla normativa vigente dovrà essere inviata in un unico file PDF all’indirizzo e-mail
Istruttoria con parere positivo
In caso di istruttoria con parere positivo, procederemo all’inoltro telematico del Nulla Osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Contestualmente vi invieremo copia della ricevuta di consegna del Nulla Osta su cui dovrete apporre, ed annullare con la data, una marca da bollo da euro 16,00. Una scansione della ricevuta del nulla osta, riportante la marca da bollo annullata, dovrà essere inviata via mail per essere inserita agli atti.
A seguito dell’ingresso del lavoratore in Italia dovrete inviare una mail all’indirizzo
In sede di appuntamento dovrete depositare la documentazione originale cartacea, da inserire agli atti, e l’originale della marca da bollo indicata in istanza.
Inoltre è necessario portare:
In occasione dell'appuntamento il lavoratore dovrà sottoscrivere l'Accordo di Integrazione solo nel caso in cui il suo ingresso sia superiore a 365 giorni.
Entro 8 giorni dalla firma dell'Accordo di Integrazione dovrà andare a prenotarsi per poter frequentare la sessione di educazione civica nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA/CTP) dove è possibile frequentare anche i corsi di italiano per raggiungere il livello A2 richiesto dall'Accordo.
Entro 48 ore chi ti ospita ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione di ospitalità mediante la comunicazione presso il commissariato di polizia di zona se residente nel comune di Torino o presso il comune nella persona del sindaco (se residente in un comune della provincia).
Guarda l'elenco dei CPIA/CTP e vai in quello che ha lo stesso CAP (codice di avviamento postale es. 10124, 10152...) del tuo indirizzo di residenza.
Pre-avviso di rigetto
Se la documentazione non è completa o non va bene ti viene inviato un pre-avviso di rigetto
A partire dal momento del ricevimento dell'avviso hai tempo 10 giorni per presentare osservazioni in merito o integrare la documentazione mancante inviando una mail ai seguenti indirizzi:
Email:
Pec:
Rigetto definitivo
Se la documentazione che hai spedito dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto non va bene, ti verrà mandato il rigetto definitivo dell'istanza:
A questo punto la procedura verrà chiusa definitivamente ma potrai sempre fare ricorso.
PROROGA
I contratti di soggiorno di questa sezione, ad esclusione degli ingressi ex art.27 lettera R del D.lgs. 286/98, possono essere oggetto di proroga. Le istanze di proroga vanno presentate mezzo posta o corriere (non è possibile fare invio telematico in quanto il modello di richiesta deve riportare l’originale della marca da bollo da 16 euro) producendo la documentazione di seguito elencata.
Modello ICT Dirigenti
• Fotocopia del documento in corso di validità del datore di lavoro;
• Copia della pagina del passaporto del lavoratore in cui sono riportati i dati anagrafici;
• Lettera di distacco, attestante il rapporto di lavoro in essere da almeno 3 mesi con il lavoratore distaccato, oltre all’impegno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dovuti in assenza di convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore ed al rispetto delle condizioni contrattuali e retributive previste dal CCLN di riferimento. La predetta, resa su carta intestata della società estera e firmata dal legale rappresentante deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana, del paese di origine della società distaccante, ovvero apostillata;
• Dichiarazione su carta intestata della società distaccataria che al termine del trasferimento il lavoratore farà rientro nell’impresa distaccante, oltre all’indicazione dei compiti specifici che lo stesso andrà a ricoprire;
• Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 27 quinquies (VEDI ALLEGATO);
• Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.
Documenti in caso di alloggio privato:
• Per il solo comune di Torino:
- Copia istanza di rilascio di attestato di idoneità alloggiativa;
- Attestazione di idoneità alloggiativa.
• Per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana:
- Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza
- Dichiarazione di disponibilità dell’alloggio sottoscritta dal proprietario o dall’affittuario, accompagnata dal suo documento di identità
dichiarazione affittuario
dichiarazione proprietario
- Copia del contratto di proprietà o di locazione/comodato di durata non inferiore a sei mesi con la prova dell’avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate -timbro di registrazione sul contratto oppure ricevuta dell’invio telematico.
Documenti in caso di residence o struttura alberghiera:
• Dichiarazione del residence o della struttura alberghiera attestante la prenotazione presso lo stesso.
Documentazione aziendale (da produrre solo in mancanza del fascicolo depositato al S.U.I.):
• Ultima dichiarazione dei redditi
• Visura camerale
• Certificazione comprovante i rapporti societari tra azienda distaccante ed azienda distaccataria, ossia certificazione rilasciata dalla CCIA competente territorialmente.
Modello ICT Lavoratori specializzati
• Fotocopia del documento in corso di validità del datore di lavoro
• Copia della pagina del passaporto del lavoratore in cui sono riportati i dati anagrafici
• Lettera di distacco, attestante il rapporto di lavoro in essere da almeno 3 mesi con il lavoratore distaccato, le sue conoscenze specialistiche o la qualifica conseguita, oltre all’impegno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dovuti in assenza di convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore ed al rispetto delle condizioni contrattuali e retributive previste dal CCLN di riferimento. La predetta, resa su carta intestata della società estera e firmata dal legale rappresentante deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana, del paese di origine della società distaccante, ovvero apostillata
• Dichiarazione su carta intestata della società distaccataria che al termine del trasferimento il lavoratore farà rientro nell’impresa distaccante, oltre all’indicazione dei compiti specifici che lo stesso andrà a ricoprire
• Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 27 quinquies (VEDI ALLEGATO)
• Curriculum Vitae del lavoratore
• Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda
Documenti in caso di alloggio privato:
• Per il solo comune di Torino:
- Copia istanza di rilascio di attestato di idoneità alloggiativa;
- Attestazione di idoneità alloggiativa.
• Per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana:
- Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza
- Dichiarazione di disponibilità dell’alloggio sottoscritta dal proprietario o dall’affittuario, accompagnata dal suo documento di identità
dichiarazione affittuario
dichiarazione proprietario
- Copia del contratto di proprietà o di locazione/comodato di durata non inferiore a sei mesi con la prova dell’avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate -timbro di registrazione sul contratto oppure ricevuta dell’invio telematico.
Documenti in caso di residence o struttura alberghiera:
• Dichiarazione del residence o della struttura alberghiera attestante la prenotazione presso lo stesso.
Documentazione aziendale (da produrre solo in mancanza del fascicolo depositato al S.U.I.):
• Ultima dichiarazione dei redditi
• Visura camerale
• Certificazione comprovante i rapporti societari tra azienda distaccante ed azienda distaccataria, ossia certificazione rilasciata dalla CCIA competente territorialmente.
Modello ICT Lavoratori in formazione
• Progetto formativo vistato e firmato dalla Città Metropolitana/ Regione;
• Fotocopia del documento in corso di validità del datore di lavoro;
• Fotocopia della pagina del passaporto del lavoratore in cui sono riportati i dati anagrafici;
• Lettera di distacco, attestante il rapporto di lavoro in essere da almeno 3 mesi con il lavoratore distaccato, il conseguimento della laurea e la tipologia della stessa, oltre all’impegno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dovuti in assenza di convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore ed al rispetto delle condizioni contrattuali e retributive previste dal CCLN di riferimento. La predetta, resa su carta intestata della società estera e firmata dal legale rappresentante deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana, del paese di origine della società distaccante, ovvero apostillata;
• Dichiarazione su carta intestata della società distaccataria che al termine del progetto formativo, il lavoratore farà rientro nell’impresa distaccante;
• Dichiarazione resa ai sensi dell’art.27 quinquies (VEDI ALLEGATO);
• Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.
Documenti in caso di alloggio privato:
• Per il solo comune di Torino:
- Copia istanza di rilascio di attestato di idoneità alloggiativa;
- Attestazione di idoneità alloggiativa.
• Per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana:
- Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza
- Dichiarazione di disponibilità dell’alloggio sottoscritta dal proprietario o dall’affittuario, accompagnata dal suo documento di identità
dichiarazione affittuario
dichiarazione proprietario
- Copia del contratto di proprietà o di locazione/comodato di durata non inferiore a sei mesi con la prova dell’avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate -timbro di registrazione sul contratto oppure ricevuta dell’invio telematico.
Documenti in caso di residence o struttura alberghiera:
• Dichiarazione del residence o della struttura alberghiera attestante la prenotazione presso lo stesso.
Documentazione aziendale (da produrre solo in mancanza del fascicolo depositato al S.U.I.):
• Ultima dichiarazione dei redditi
• Visura camerale
• Certificazione comprovante i rapporti societari tra azienda distaccante ed azienda distaccataria, ossia certificazione rilasciata dalla CCIA competente territorialmente.
Modello ICT – permesso ICT rilasciato da altro Stato UE
• Fotocopia del documento in corso di validità del datore di lavoro;
• Fotocopia del permesso di soggiorno ICT in corso di validità del lavoratore;
• Lettera di motivazione di mobilità intraeuropea di lunga durata (superiore a 90gg);
• Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.
Documenti in caso di alloggio privato:
• Per il solo comune di Torino:
- Copia istanza di rilascio di attestato di idoneità alloggiativa;
- Attestazione di idoneità alloggiativa.
• Per tutti gli altri comuni della Città Metropolitana:
- Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza
- Dichiarazione di disponibilità dell’alloggio sottoscritta dal proprietario o dall’affittuario, accompagnata dal suo documento di identità
dichiarazione affittuario
dichiarazione proprietario
- Copia del contratto di proprietà o di locazione/comodato di durata non inferiore a sei mesi con la prova dell’avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate -timbro di registrazione sul contratto oppure ricevuta dell’invio telematico.
Documenti in caso di residence o struttura alberghiera:
• Dichiarazione del residence o della struttura alberghiera attestante la prenotazione presso lo stesso.
Documentazione aziendale (da produrre solo in mancanza del fascicolo depositato al S.U.I.):
• Ultima dichiarazione dei redditi
• Visura camerale
• Certificazione comprovante i rapporti societari tra azienda distaccante ed azienda distaccataria, ossia certificazione rilasciata dalla CCIA competente territorialmente.
Attenzione: La documentazione aziendale può essere prodotta una sola volta da ciascuna azienda; in questo modo il fascicolo aziendale verrà creato e conservato agli atti dell'ufficio. Sarà cura di ciascuna azienda, in caso di modifica delle cariche sociali e variazioni delle deleghe o procure, aggiornare il fascicolo e produrre annualmente la dichiarazione dei redditi trasmessa.
Aggiornamento al 5 maggio 2021
• il ricercatore deve aver conseguito, un titolo di studio superiore, intendendosi come tale quello che dà la possibilità, nel paese in cui è stato conseguito, di accedere ai programmi di dottorato. Il ricercatore può essere residente all'estero o residente in uno Stato membro della UE.
• l'Istituto di ricerca deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal MIUR;
• deve essere stipulata una convenzione di accoglienza, della durata minima di 3 mesi, tra il ricercatore e l'Istituto di Ricerca, con cui, da un lato, il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e dall'altro l'istituto di ricerca si impegna ad accogliere il ricercatore.
La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, che devono prevedere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale: l’attività di ricerca può essere svolta nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca (assegnisti di ricerca o borsa di studio post dottorato). La convenzione deve prevedere anche la stipula di una assicurazione sanitaria per malattia oppure l'iscrizione al SSN. (Modello FR)
La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il ricercatore straniero, così come sopra definito, sia già regolarmente soggiornante in Italia in virtù di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, ad eccezione che si tratti di un permesso rilasciato per asilo o per protezione temporanea. (Modello FR)
Il cittadino straniero, che è residente in uno Stato membro della UE in cui è stato ammesso come ricercatore e deve sviluppare in Italia, per un periodo non superiore a 3 mesi, il programma di ricerca avviato nello Stato membro di provenienza, può fare ingresso in Italia dandone comunicazione allo Sportello Unico Immigrazione entro 8 giorni dall'arrivo, producendo copia della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato. In questo caso la domanda dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposito modello. (Modello FC)
Per periodi superiori a 3 mesi, invece, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un Istituto di ricerca italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal MIUR (Modello FR).
Dopo aver ottenuto il visto e prima dell'ingresso in Italia il cittadino straniero può presentare domanda per l'ingresso del familiare al seguito.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, il cittadino straniero può presentare domanda per ricongiungimento familiare.
Per consultare la scheda sul Ricongiungimento familiare clicca qui
NB: coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, possono essere assunti ai sensi dell’art. 27 quater carta Blu. In questo caso si prescinde dalla produzione della dichiarazione di valore: sarà sufficiente produrre la copia della convenzione di accoglienza.
L’istituto di ricerca deve inviare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al sito del Ministero http://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e compilare il modello specifico:
Modello FR
Modello FC (per cittadino residente all'estero o in uno stato membro UE che richiede l’ingresso in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni)
RICORDA di indicare nella domanda un indirizzo e-mail valido
Utilizzando il programma ALI puoi sempre controllare l'andamento della tua domanda attraverso il sito http://nullaostalavoro.dlci.interno.it usando le credenziali fornite in esito all’inserimento dell’istanza.
Dopo aver inviato la domanda on-line, devi attendere la mail dello Sportello Unico Immigrazione con il numero del tuo fascicolo e la richiesta di presentazione della documentazione (in allegato ti sarà mandato l’elenco dei documenti necessari).
La documentazione prevista dalla normativa vigente dovrà essere inviata in un unico file PDF all’indirizzo e-mail
Acquisito il parere della Questura, procederemo all’inoltro telematico del Nulla Osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Contestualmente vi invieremo copia della ricevuta di consegna del Nulla Osta su cui dovrete apporre, ed annullare con la data, una marca da bollo da euro 16,00. Una scansione della ricevuta del nulla osta, riportante la marca da bollo annullata, dovrà essere inviata via mail per essere inserita agli atti.
A seguito dell’ingresso del lavoratore in Italia dovrete inviare una mail all’indirizzo
In sede di appuntamento dovrete depositare la documentazione originale cartacea, da inserire agli atti, e l’originale della marca da bollo indicata in istanza.
Inoltre è necessario portare:
In occasione dell'appuntamento il lavoratore dovrà sottoscrivere l'Accordo di Integrazione solo nel caso in cui il suo ingresso sia superiore a 365 giorni.
Entro 8 giorni dalla firma dell'Accordo di Integrazione dovrà andare a prenotarsi per poter frequentare la sessione di educazione civica nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA/CTP) dove è possibile frequentare anche i corsi di italiano per raggiungere il livello A2 richiesto dall'Accordo.
Entro 48 ore chi ti ospita ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione di ospitalità mediante la comunicazione presso il commissariato di polizia di zona se residente nel comune di Torino o presso il comune nella persona del sindaco (se residente in un comune della provincia).
Guarda l'elenco dei CPIA/CTP e vai in quello che ha lo stesso CAP (codice di avviamento postale es. 10124, 10152...) del tuo indirizzo di residenza.
In riferimento al modello FC se la domanda è stata accettata e nell'area personale (consultabile on line) viene riportata la dicitura "C.F provvisorio" lo Sportello Unico Immigrazione fissa la data dell'appuntamento per il ritiro della comunicazione di Nulla Osta. In sede di appuntamento è necessario presentare una marca da bollo da 16 €. Vi verrà consegnata comunicazione di avvenuta trasmissione telematica del Nulla Osta all'Autorità Consolare.
Pre-avviso di rigetto
Se la documentazione non è completa o non va bene ti viene inviato un pre-avviso di rigetto
A partire dal momento del ricevimento dell'avviso hai tempo 10 giorni per presentare osservazioni in merito o integrare la documentazione mancante inviando una mail ai seguenti indirizzi:
Email:
Pec:
Rigetto definitivo
Se la documentazione che hai spedito dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto non va bene, ti verrà mandato il rigetto definitivo dell'istanza:
A questo punto la procedura verrà chiusa definitivamente ma potrai sempre fare ricorso.
PROROGA
In caso di PROROGA del programma di ricerca, l'Ente di ricerca deve trasmettere, mezzo mail, allo sportello Unico per l'Immigrazione la convenzione di accoglienza rinnovata. Lo Sportello Unico provvederà a reinoltrare il documento debitamente timbrato e protocollato.
Il ricercatore potrà, successivamente inviare il kit postale per la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno allegando la convenzione rinnovata e depositata.
MODELLO FR
- Fotocopia di un documento in corso di validità del rappresentante legale dell'istituto di ricerca richiedente;
- Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale dell’istituto di ricerca;
- Fotocopia del passaporto del ricercatore se proveniente dall'estero ovvero permesso di soggiorno incorso di validità se residente in Italia;
- Convenzione di accoglienza stipulata tra il "ricercatore" e l'istituto di ricerca;
- Iscrizione dell'ente di ricerca nell'apposito elenco tenuto dal MIUR;
- Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.
MODELLO FC
- Fotocopia del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, rilasciato da altro paese, in corso di validità;
- Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale dell’istituto di ricerca;
- Fotocopia della pagina del passaporto contente i dati anagrafici del ricercatore;
- Documentazione rilasciata dall’Università, ovvero dall’Istituto di ricerca del paese di provenienza che ha accolto il ricercatore straniero, che autorizza lo stesso all’attività di ricerca in Italia;
- Dichiarazione dell'Istituto di Ricerca italiano in cui si svolge l’attività di ricerca per non più di 3 mesi;
- Polizza assicurativa sanitaria;
- Iscrizione dell'Ente di Ricerca nell'apposito elenco tenuto dal Miur;
- Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.
ATTENZIONE: Dal 1° febbraio 2022 il green pass base (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) sarà richiesto per accedere agli uffici pubblici
Aggiornamento al 05 maggio 2021
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è istituito presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Governo: è diretto da un Dirigente della carriera prefettizia e al suo funzionamento collaborano rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Questura.
Lo Sportello unico per l'Immigrazione di Torino è competente in relazione alla definizione delle pratiche relative alle procedure di prima assunzione dei lavoratori extra-comunitari. È responsabile del procedimento di assunzione dei lavoratori subordinati stranieri provenienti da paesi extra-europei.
Lo Sportello Unico è altresì responsabile delle procedure di ingresso per ricongiungimento familiare.
Lo Sportello Unico territorialmente competente è quello della provincia di residenza del datore di lavoro, o di quella in cui ha sede legale l'impresa, o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
La domanda per l'assunzione dei lavoratori, così come quella per l'ingresso dei familiari, deve essere presentata in via telematica al link: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Il servizio on-line introdotto dal Progetto "Lo Stato per i Nuovi Cittadini " è a supporto delle attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il nuovo sistema è pensato per facilitare i rapporti con l'utenza dello Sportello Unico Immigrazione S.U.I. ed è accessibile da qualsiasi punto internet pubblico o privato.
Prevede la descrizione semplificata e in alcuni casi tradotta (audio o scritta) delle varie procedure e l'elenco della documentazione necessaria.
Per avere informazioni relative alle pratiche presentate allo Sportello Unico è possibile contattare l’ufficio tramite i seguenti indirizzi mail:
L'utenza può presentare eventuale documentazione, ad integrazione dei fascicoli già in trattazione, anche tramite posta ordinaria/corriere all’indirizzo: Sportello Unico per l'Immigrazione, via del Carmine n. 12, 10122 Torino
Il servizio telefonico dello Sportello Unico è attivo con le seguenti modalità:
• Al n. 011/5221477 per informazioni relative agli ingressi per lavoro, Decreto Flussi, Conversioni del Permesso di Soggiorno, Emersione 2020, Accordo di integrazione.
Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle h 14,00 alle h 15,30;
• Ai n. 011/5221431-432 per informazioni relative agli ingressi per ricongiungimento familiare.
Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle h 14,30 alle h 15,30;
Si ricorda che telefonicamente non possono essere fornite informazioni sullo stato dei singoli procedimenti.
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